Art. 7.
(Consegna della bandiera nei comuni).

      1. Nella giornata nazionale della bandiera, i sindaci indicono e organizzano una manifestazione pubblica nel corso della quale consegnano la bandiera alle

 

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famiglie, alle imprese e alle rappresentanze sociali che ne facciano richiesta e si impegnino a tenerla esposta all'esterno rispettivamente delle proprie abitazioni, uffici e sedi almeno nei giorni domenicali e festivi, oltre che nella medesima giornata nazionale della bandiera. I consegnatari si impegnano, altresì, alla cura e alla manutenzione della bandiera.
      2. Le manifestazioni di cui al comma 1 sono programmate d'intesa con le rappresentanze politiche, sindacali, sociali e produttive presenti nel territorio, con tempi e modalità che favoriscano la partecipazione dei cittadini.
      3. Nei comuni il cui territorio è diviso in circoscrizioni, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il sindaco può delegare la distribuzione delle bandiere ai presidenti delle circoscrizioni.
      4. La consegna delle bandiere ai richiedenti è effettuata a titolo gratuito. La spesa per l'acquisto delle bandiere è iscritta nei bilanci dei comuni, i quali a tale fine ricevono da parte del Ministero dell'interno un contributo il cui ammontare è determinato annualmente.